Qualità dell’aria le misure in vigore dall’1 ottobre 2024 al 31 marzo 2025

Da martedì 1 ottobre 2024, e fino al prossimo 31 marzo 2025, sono in vigore le misure strutturali destinate alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e al miglioramento della qualità dell’aria. In particolare, sono attive le misure permanenti che limitano la circolazione per i veicoli più inquinanti.

 

MISURE STRUTTURALI PERMANENTI IN VIGORE TUTTO L’ANNO

Dall’1 gennaio al 31 dicembre, dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi infrasettimanali), dalle 07.30 alle 19.30 sono interdetti alla circolazione:

 

AUTOVEICOLI

Classe Euro 0 benzina o diesel, Euro 1 e Euro 2 benzina, metano e GPL o diesel, Euro 3 diesel ed Euro 4 diesel.

Possono circolare:

  • veicoli destinati a trasporto di persone con più di otto posti a sedere oltre al conducente (categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL – Trasporto Pubblico Locale);
  • fino al 30 settembre 2026 gli autoveicoli di categoria M2, adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 tonnellate, e gli autoveicoli categoria N1 e N2 adibiti al trasporto di merci fino a 12 tonnellate;
  • fino al 30 settembre 2027 tutti gli altri autoveicoli categoria N3 e M3

Sono ammessi alla circolazione i veicoli aderenti al progetto MOVE-In entro il chilometraggio bonus consentito di durata annuale.

MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI A DUE TEMPI

  • classe Euro 0 tutte le giornate della settimana (dal lunedì alla domenica) a tutte le ore del giorno (24 ore su 24) permanentemente tutto l’anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre) in tutto il territorio regionale;
  • classe Euro 1 nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 7,30 alle 19,30, dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno;

 

AUTOBUS DI CATEGORIA M3 (TPL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)

di tipo urbano, interurbano e suburbano, autoveicoli di classe Euro 0, Euro 1 e Euro 2 diesel non possono circolare dal lunedì alla domenica, 24 ore su 24, tutto l’anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre);

 

A seguito di pubblicazione di due Decreti Dirigenziali i veicoli di categoria M3 alimentati a gasolio adibiti a TPL di classe euro 0 ed euro I restano soggetti al divieto di circolazione, mentre quelli di classe euro II possono essere esclusi dal divieto, ma solo se inseriti in apposito elenco consultabile tramite targa dalla nostra C.O. dal Portale dell’automobilista sezione AUTOTRASPORTO > AUTOTRASPORTO PERSONE.

 

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il fermo della circolazione non si applica:

  • Autostrade;
  • Strade di interesse regionale R1 (Tangenziale Sud)
  • Tratti di collegamento tra le autostrade e la Tangenziale Sud e gli svincoli delle stesse e i tratti di collegamento ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici o delle stazioni metropolitane e precisamente:
  • Tangenziale Ovest, via Oberdan, tratto tra Tangenziale Montelungo e Tangenziale Ovest, Tangenziale Montelungo
  • Al Piazzale antistante l’Ortomercato per i veicoli provenienti dalla Tangenziale Sud attraverso via Orzinuovi
  • Ai parcheggi della stazione metropolitana di via Chiappa per i veicoli provenienti dalla Tangenziale Sud attraverso via Serenissima
  • Ai parcheggi posti a est dell’area spettacoli viaggianti di via Borgosatollo nonché ai parcheggi della stazione metropolitana Poliambulanza per i veicoli provenienti dalla Tangenziale Sud attraverso via Dario Morelli.
  • Ai parcheggi della stazione metropolitana Prealpino per i veicoli provenienti dalla Valtrompia o comunque da nord rispetto alla città capoluogo.

 

MOVE-IN

In alternativa alle limitazioni permanenti temporali stabilite su fasce orarie e giornaliere di cui sopra, è confermata la limitazione chilometrica MOVE-IN alla circolazione dei veicoli inquinanti monitorata attraverso il conteggio dei chilometri. Il raggiungimento della soglia determina l’impossibilità di utilizzo del veicolo in qualsiasi fascia oraria.

 

VEICOLI ESCLUSI DAL FERMO

Sono esclusi dal divieto di circolazione:

  • veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
  • veicoli alimentati a benzina muniti di impianto, anche non esclusivo (bi fuel), alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, per i soli veicoli di classe pari o spuerioriore a Euro 2;
  • **veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa (FAP).
** Per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore a 0,0045 g/km oppure pari o inferiore a 0,01 g/kWh (come riportato nel campo V.5 carta circolazione oppure in assenza di valore nel campo V.5 come dimostrabile dal certificato di omologazione), nelle more della regolamentazione di sistemi in grado di abbattere sia l’emissione di polveri che l’emissione di ossidi di azoto (rilevanti per la formazione di particolato secondario) e comunque fino al 31 marzo 2023 per le autovetture (categoria M1) e fino al 30 settembre 2024 per i veicoli commerciali e per gli autobus (categorie N1, N2, N3, M2 e M3).

Tale condizione deve risultare da specifica annotazione sulla carta di circolazione del veicolo.

 

  • veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent’anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall’articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
  • veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del d.lgs. 285/92;
  • motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
  • veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
  • veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
  • veicoli di pronto soccorso sanitario;
  • scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
  • veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
  • veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
  • autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
  • veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.

 

 

 

 

DEROGHE

Sono derogati dal fermo della circolazione i veicoli:

  • appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
  • utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
  • con a bordo almeno tre persone (car pooling);
  • delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell’art. 116 del Decreto legislativo 285/1992;
  • aderenti al Progetto Move-In; (quando sono attive le misure temporanee di 1° e 2° livello la deroga non è operativa)
  • speciali definiti dall’art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada;
  • degli operatori del commercio ambulante aderenti ai servizi aggiunti Move-In secondo le modalità previste dai provvedimenti specifici vigenti.

 

SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO

La sospensione del provvedimento di fermo della circolazione potrà essere disposta per effetto del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali a carattere meteo – climatico e sociale, quali gli scioperi del Trasporto Pubblico Locale.

I Comuni non possono concedere deroghe speciali al di fuori di quelle previste dal provvedimento regionale.

 

MISURE TEMPORANEE OMOGENEE AGGIUNTIVE DI LIVELLO 1 E LIVELLO 2

IN VIGORE DALL’1 OTTOBRE 2024 AL 31 MARZO 2025

 

Il superamento per oltre due giorni dei livelli di PM 10, oltre il consentito, pone in atto un meccanismo di attivazione delle misure di livello 1.

Il superamento per oltre sette giorni dei livelli di PM 10 oltre il consentito, pone in atto un meccanismo di attivazione delle misure di livello 2.

L’attivazione dei livelli 1 e 2 sarà comunicata e validata da ARPA Lombardia e messi a disposizione da Regione Lombardia attraverso un applicativo informatico.

L’applicazione dei livelli 1 e 2 scatta automaticamente al superamento degli inquinanti PM10, come sopra indicato e si applica nel periodo che intercorre dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, con validità anche nelle giornate di sabato, domenica e festivi.

 

Le misure temporanee omogenee di livello 1, aggiuntive all’azione ordinaria, comportano dalle 7.30 alle 19.30:

  1. il limite alla circolazione di autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) appartenente alla classe ambientale euro 0 e 1, alimentati a benzina o a gas (Metano o GPL) in modo esclusivo o bi-fuel;
  2. il limite alla circolazione di autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) appartenente alla classe ambientale euro 0, 1, 2, 3, 4 alimentati a gasolio (diesel) in modo esclusivo o dual-fuel anche se dotati di FAP;
  3. il divieto a tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
  4. il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle, in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017;
  5. il divieto assoluto per qualsiasi tipologia di combustioni all’aperto (falò rituali, barbecue, fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…), anche relativamente alle deroghe consentite dall’art 182 c 6 bis del DLvo 3/04/2006 nr 152 per piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco e per lo spandimento dei liquami zootecnici (consentite sempre le modalità di iniezione e interramento immediato contestuale alla distribuzione);
  6. il limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali.

 

Sono esclusi dal fermo della circolazione (di cui alle lettere a e b):

  • i veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro-veicoli elettrici ed elettroveicoli utraleggeri;
  • i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent’anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall’articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
  • i veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del d.lgs. 285/92;
  • i motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi;
  • i veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
  • i veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
  • i veicoli di pronto soccorso sanitario;
  • gli scuola bus e i mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
  • i veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
  • i veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
  • le autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
  • i veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.

 

Sono inoltre derogati dal fermo della circolazione:

  • veicoli speciali definiti dall’art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada;
  • veicoli degli operatori del commercio ambulante aderenti ai servizi aggiunti Move-In secondo le modalità previste dai provvedimenti specifici vigenti;
  • veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
  • veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
  • veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
  • veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell’art. 116 del Decreto legislativo 285/1992.

 

MISURE TEMPORANEE OMOGENEE DI LIVELLO 2 (AGGIUNTIVE RISPETTO A LIVELLO 1):

Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal D.M. 186/2017.